Reddito di inclusione: guida alla misura di contrasto alla povertà

Sono 75.885 le domande di Reddito di Inclusione (REI) pervenute all’INPS nel periodo fra il 1° dicembre 2017 e il 2 gennaio 2018. La misura è stata introdotta dal Governo per contrastare la povertà di nuclei familiari con almeno un figlio a carico e in condizioni economiche svantaggiate.

Il sussidio è regolato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, emanato in attuazione della legge-delega 15 marzo 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

REI: lotta alla povertà e all’esclusione sociale

Il Reddito di Inclusione (REI) è composto da due parti: un assegno mensile, erogato attraverso una carta prepagata emessa da Poste Italiane SpA (denominata Carta REI) e un progetto di reinserimento sociale e lavorativo.

L’importo dell’assegno mensile dipende dalla dimensione del nucleo familiare e dallo scostamento del reddito da una determinata soglia di accesso. La sua erogazione è subordinata alla valutazione della situazione economica e all’adesione a un programma personalizzato di attivazione lavorativa.

Il beneficio economico sarà erogato per un massimo di 18 mensilità, dalle quali saranno sottratte le eventuali erogazioni del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) precedentemente percepite. Una volta trascorsi i 18 mesi il REI potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi ma solo dopo che siano passati almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.

Chi può beneficiare del REI e quali sono i requisiti familiari

Possono ricevere il Reddito di Inclusione sociale i cittadini italiani e comunitari. Anche i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno e gli aventi diritto ad una protezione internazionale possono accedere alla prestazione ma dovranno essere residenti in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Esistono, inoltre, dei requisiti familiari per ottenere il REI. Al momento della presentazione della domanda il nucleo familiare deve essere in una delle seguenti condizioni:

  • presenza di un componente di età minore di anni 18;
  • presenza di una persona con disabilità, almeno un suo genitore o tutore;
  • presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
  • presenza di un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi e non riceva altro sussidio per la disoccupazione.

L’assegnazione del sussidio dipenderà anche dall’indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE) e dall’indice della situazione reddituale (ISRE). Il REI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, dellaNASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Modalità di accesso al beneficio

Dal 1° dicembre 2017 si può richiedere il Reddito di Inclusione (REI) presso i comuni o altri punti di accesso identificati dagli stessi, utilizzando il modello di domanda (allegato n. 2, circolare INPS 22 novembre 2017, n. 172). Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità.

(Fonte: Inps)

Per assistenza, anche per le richieste di attestazione ISEE, puoi rivolgerti a noi. 06.6797812 – alaroma@libero.it – via Baccina 59/ Roma

 

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