Rottamazione cartelle, rinuncia entro marzo

Nel caso in cui si sia scelta la rottamazione delle cartelle esattoriali Equitalia, ma si sia cambiata idea in merito, è ancora possibile rinunciare alla definizione agevolata dei ruoli prevista dal Decreto fiscale (DL n. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016) per le cartelle esattoriali notificate ai contribuenti nel periodo 2000-2016 per il recupero delle somme dovute al Fisco, per i debiti verso l’INPS, per le contravvenzioni e i tributi locali.

Per aderire alla rottamazione bisogna presentare apposita istanza (modulo DA1) entro il 31 marzo 2017, ma entro la stessa data è anche possibile revocare tale opzione, presentando una dichiarazione di rinuncia alla definizione agevolata dei ruoli.

A chiarirlo è stata la stessa Equitalia in occasione di un incontro con l’Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili (ODCEC) di Roma.

Il punto è che da una parte la rottamazione prevede interessanti sconti (non si pagano gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive previste dalla legge), dall’altra l’adesione alla definizione agevolata dei ruoli prevede che il pagamento avvenga al più entro il 30 settembre 2018 (nel caso si opti per il pagamento in cinque rate). Alcuni contribuenti potrebbero quindi valutare la non convenienza della rottamazione delle cartelle esattoriali, preferendo procedere con il pagamento degli importi originari, in tempi più lunghi.

Altro importante spunto fornito da Equitalia è tuttavia che, anche nel caso non si sia presentata rinuncia di adesione entro il 31 marzo 2017, in caso di mancato pagamento della prima o dell’unica rata della definizione la sospensione verrà revocata ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa. (Fonte: www.pmi.it)

Per informazioni e/o assistenza puoi contattarci: 06.6797812 – alaroma@libero.it

 

971 Totale visite 2 Visite oggi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *