L’articolo 4, comma 3, lettera b, punto II, decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2016 e successive modificazioni, prevede che i nuclei familiari beneficiari del Sostegno Inclusione Attiva (SIA), al momento della domanda e per l’intera durata dell’erogazione del beneficio, possano percepire trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, in misura non superiore a 600 euro mensili, elevabili a 900 in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente.
Il messaggio 28 dicembre 2017, n. 5187dell‘Inps informa che dal 1° gennaio gli importi dei suddetti limiti massimi sono rivalutati per il 2018, rispettivamente, a 606,6 e 909,9 euro.
La procedura informatica di gestione del SIA è stata conseguentemente adeguata.
(Fonte: Inps)