I cittadini residenti nelle zone colpite dal terremoto dell’agosto 2016 non perdono il
diritto a versare a rate le ritenute finora non operate anche se è venuto meno il loro
rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di
revoca della sospensione già richiesta. È questo il principale chiarimento della
risoluzione n. 19/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti ricevuti
in materia di ripresa della riscossione delle ritenute sospese dal Dl n. 189/2016.
I termini della ripresa – L’articolo 48 del Dl n. 189/2016 ha stabilito il termine del 31
maggio 2018 per la ripresa della riscossione delle ritenute non operate dai sostituti di
imposta dietro richiesta dei residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016. Il
versamento di queste ritenute può comunque essere effettuato senza applicazione di
sanzioni e interessi mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari
importo, a decorrere dal 31 maggio 2018. I sostituti d’imposta che non hanno operato le
ritenute, dietro richiesta dei contribuenti interessati, devono indicare l’ammontare delle
ritenute operate, e quello delle ritenute sospese, nella Certificazione Unica (CU). Ciò
per consentire ai contribuenti che hanno fruito della sospensione di effettuare i
versamenti dovuti nei termini previsti.
Cosa succede se non c’è più un rapporto di lavoro – Le Entrate affermano che il
diritto alla rateazione sussiste anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad
esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione
già richiesta. A decorrere dal 31 maggio 2018, pertanto, anche questi cittadini potranno
rateizzare il versamento delle ritenute dovute fino a un massimo di 24 rate mensili di
pari importo.
La rateazione resta valida anche per gli eredi – Nel documento di prassi, l’Agenzia
chiarisce che nel caso in cui sia sopravvenuto il decesso del soggetto che ha richiesto al
proprio sostituto d’imposta la rateazione, il diritto alla rateazione sussiste anche in capo
agli eredi. Questo in base a quanto disposto dall’articolo 65 del DPR n. 600 del 1973 in
materia di obbligazioni tributarie degli eredi.