In caso di mancato perfezionamento del ravvedimento operoso, ovvero di errori nell’applicazione degli interessi e/o delle sanzioni dovute, l’amministrazione finanziaria deve riconoscere la regolarizzazione come parziale, limitatamente alla quota parte di tributo pagato dagli interessi e sanzioni effettivamente versati. Chiarimenti in questo senso sono arrivati in passato da parte della stessa Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67/E/2011.

Un importante principio che l’Agenzia delle Entrate ha ribadito anche con la circolare n. 27/2013 con la quale ha fornito importanti indicazioni in tema di regolarizzazione dei versamenti effettuati mediante ravvedimento operoso, sottolineando come il ravvedimento operoso produca i suoi effetti anche quando il conteggio dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni sia inesatto a seguito di errori banali, restando valido limitatamente alla parte di pagamento effettuata regolarmente.

Questo significa che il Fisco non può disconoscere gli effetti del ravvedimento in casi di carenze, anche di modesto importo, riguardanti gli interessi e/o le sanzioni oggetto di versamento, ma anche che l’Ufficio irrogherà la sanzione ordinaria del 30% solo sulla parte del pagamento non effettuata e gli interessi sono calcolati a decorrere dalla data scelta per il versamento da correggere.