Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario, che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo senza gli adeguati equipaggiamenti di protezione per l’esposizione alle polveri di amianto, sono riconosciuti i benefici previdenziali per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di bonifica dall’amianto, secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità 2016 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato).
Per ottenere i benefici previdenziali, i soggetti interessati devono aver presentato domanda all’INPS, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.
Il beneficio è riconosciuto una sola volta con riferimento al medesimo periodo di lavoro, all’atto del pensionamento e nel limite del periodo necessario a conseguire, in base alle disposizioni vigenti, il primo diritto utile a pensione.
Ai fini della misura dei trattamenti pensionistici il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo.
Nella circolare 6 aprile 2017, n. 68 condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si forniscono le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni di legge.