Cigs e sgravi, domande entro il 20 aprile

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo il decreto n. 98189/2016 attuativo del Dlgs n. 185/2016 (correttivo Jobs Act) che consente di prorogare fino a 24 mesi oltre la durata ordinaria la Cassa Integrazione Straordinaria e lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà nelle imprese che rispettino determinati requisiti. Lo stanziamento complessivo per la proroga delle CIGS è di 194 milioni di euro. Con la circolare n. 3/2017 il Ministero del Lavoro ha già fornito istruzioni operative per l’accesso a tale proroga della Cassa Integrazione Straordinaria e degli sgravi contributivi sui contratti di solidarietà.

CIGS

Le domande dovranno pervenire entro il 20 Aprile, ovvero entro 30 giorni dall’entrata in vigore, che avviene dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta. Pertanto, l’ultimo giorno utile è il 20 aprile prossimo. L’istanza va presentata via PEC, in bollo.  Tra le attività beneficiarie della proroga le imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, per l’attività svolta, per il numero dei lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui hanno sede, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico del territorio in cui operano. Le imprese devono inoltre risultare in possesso di altri tre requisiti:

  • le imprese devono aver sottoscritto in sede governativa accordi di rilevante interesse strategico nazionale entro il 31 luglio 2015, il cui piano industriale sottostante abbia previsto l’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di durata ordinaria;
  • il piano industriale deve presentare condizioni per un rapido riassorbimento del personale che è stato sospeso o impiegato a orario ridotto;
  • il piano industriale deve rappresentare, altresì, l’impegno a realizzare, nel corso della prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa la formazione e riqualificazione del personale sospeso o impiegato a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione del personale interessato.

Viene poi richiesta la sottoscrizione di uno specifico accordo, anche in sede sindacale, con indicati gli estremi dell’intervento richiesto e il costo: periodo richiesto, numero dei lavoratori interessati, modalità di sospensione o riduzione orario di lavoro.

Il trattamento d’integrazione salariale verrà erogato direttamente ai lavoratori da parte dell’INPS e l’impresa dovrà pagare un contributo addizionale del 15% della retribuzione persa dal personale coinvolto dalle sospensioni di lavoro o impiegato con riduzione di orario di lavoro.

Contratti di solidarietà

Per quanto concerne la proroga del contratto di solidarietà, lo sgravio contributivo viene riconosciuto per un massimo di 24 mesi alle imprese che con gli accordi governativi stipulati sempre entro il 31 luglio 2015 abbiano previsto la proroga dei contratti di solidarietà.

La riduzione è riconosciuta in misura del 35% sulla contribuzione a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati a contratti di solidarietà con riduzioni di orario superiori al 20%. I termini per la presentazione della domanda sono sempre fissati al 20 aprile.

La domanda va inviata tramite PEC, in bollo, all’indirizzo sgravicds@pec.lavoro.gov.it, con indicati: codice pratica relativa al trattamento, stima della decontribuzione, copia accordo governativo, reazione che attesti la presenza dei requisiti e indichi numero di lavoratori coinvolti e modalità di riduzione di orario applicate.

Ammissibilità domande

L’ammissibilità delle domande di proroga , sia di CIGS che per lo sgravio contributivo, verrà valutata e certificata da una specifica Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una volta ottenuto il parere favorevole della Commissione, entrambe le misure saranno attribuite mediante adozione di specifico decreto, nel limite delle risorse pubbliche disponibili e pari a 194 milioni di euro:

  • 4 per il 2016;
  • 90 per il 2017;
  • 100 per l’anno 2018.

Fonte: www.pmi.it

 

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