Detraibilità dei servizi scolastici integrativi

Entro il 25 ottobre, chi ha commesso errori nel 730 inviato a luglio può trasmettere una dichiarazione dei redditi integrativa. Approfittando della nuova finestra, è bene tenere a mente le ultimissime novità e chiarimenti in materia di agevolazioni fiscali spettanti. Ad esempio, con la Risoluzione n. 68/E/2016 emanata ad agosto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono essere portate in detrazione le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto, pre e post-scuola. I costi sostenuti per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione possono essere detratti dal reddito IRPEF entro il limite annuo di 400 euro per alunno o studente.

Questo vale anche per i servizi scolastici integrativi, anche se resi tramite il Comune o altri soggetti terzi rispetto alla scuola e non solo, quindi, la ristorazione scolastica deliberata dagli organi di istituto, essendo istituzionalmente prevista dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

L’Agenzia spiega che tali servizi, anche se forniti in orario extracurricolare, sono di fatto strettamente collegati alla frequenza scolastica e, quindi, sono diretti ad agevolare le spese per la frequenza stessa.

La detrazione fiscale non è invece fruibile per le spese relative al servizio di trasporto scolastico, anche se fornito per sopperire ad un servizio pubblico di linea inadeguato per il collegamento abitazione-scuola. Questo perché la detraibilità di tale servizio potrebbe risultare discriminatoria per coloro che si affidano al trasporto pubblico, senza potersi avvalere di alcuna detrazione fiscale.

Fonte: www.pmi.it

 

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