Ancora una volta i giudici hanno dichiarato illegittima la cartella esattoriale notificata tardivamente da Equitalia sancendo così l’annullamento del debito col Fisco.
E’ questo, infatti, il principio ribadito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lodi che, con recente sentenza, ha accolto il ricorso presentato da una contribuente avverso una cartella esattoriale notificata da Equitalia oltre i termini di legge ( sentenza n.92/1/2016 della CTP di Lodi).
Nello specifico, i giudici lodigiani hanno rilevato come “la notifica della cartella opposta, con iscritti tributi relativi all’anno di imposta 2010, sia stata effettuata nella data del 15.10.15, per cui sono scaduti i termini per l’invio dell’atto”.
Nel caso in questione, infatti, Equitalia aveva notificato ad una società una cartella esattoriale con circa un anno di ritardo rispetto al termine massimo concesso dalla legge (termine previsto dall’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602).
Per tale motivo, dunque, la contribuente, difesa dall’Avv. Matteo SANCES e dalla Dott.ssa Donatella Dragone, impugnava tale cartella di pagamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, eccependo, appunto, l’illegittimità della pretese a seguito della tardiva notifica dell’atto esattoriale.
Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale adita, la quale ha riconosciuto il dovere per il Concessionario di notificare, ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, “… la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo … a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi…”.
A tal proposito, sottolinea l’Avv. Sances “è doveroso evidenziare come tale sentenza non sia unica nel suo genere ma anzi segua il filone intrapreso da altri giudici lombardi che abbiamo già avuto modo di segnalare, come ad esempio la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia n.283/03/14 o la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano n.3966/11/15”.
Fonte: affaritaliani.it
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