Si profila una proroga per la rottamazione delle cartelle esattoriali. Il viceministro dell’Economia, Luigi Casero, ha infatti preannunciato in commissione Finanze alla Camera parere favorevole a un emendamento che sposta la scadenza per presentare l’istanza dal 31 marzo al 21 aprile. Se l’emendamento, presentato al decreto terremoto, sarà dichiarato ammissibile, avrà quindi il via libera dell’esecutivo.
L’Agenzia delle Entrate, intanto, ha chiarito le regole per aderire, ‘rottamando’ i debiti con l’amministrazione fiscale centrale affidati, per la riscossione, ad Equitalia o a Riscossione Sicilia.
Ecco in sintesi come funziona la definizione agevolata:
SI SANANO CON LO SCONTO I DEBITI DAL 2000 AL 2016: si può fare domanda per tutte le somme affidate agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, evitando di pagare sanzioni e interessi di mora, versando solo il capitale, gli interessi, le spese sostenute per le procedure di recupero del credito e l’aggio dovuto agli Agenti della riscossione. Per questo motivo non è possibile attivare la procedura per i carichi non affidati entro il 31 dicembre 2016. È invece possibile definire i carichi affidati nel 2016 per i quali alla data del 31 dicembre 2016 non è stata notificata la cartella di pagamento al debitore, ma della cui esistenza l’Agente della riscossione ha avvisato il debitore mediante comunicazione inviata per posta ordinaria.
LIBERTA’ DI SCELTA SULLE CARTELLE DA ROTTAMARE: ogni carico iscritto a ruolo o affidato può essere definito singolarmente. Il contribuente non è quindi obbligato a definire tutti i carichi affidati che lo riguardano.
SI CHIUDE ANCHE LA CARTELLA CON SOLE SANZIONI: anche questi carichi possono essere definiti, purché le sanzioni siano di carattere amministrativo-tributarie. Per poter beneficiare della definizione agevolata, anche in questi casi, il debitore deve attivarsi presentando la dichiarazione di adesione alla procedura.
ATTENTI ALLE RATE, O LA ROTTAMAZIONE SALTA: Se dopo aver avviato il procedimento, il contribuente non paga integralmente o paga in ritardo le somme da versare in un’unica soluzione oppure una delle rate (in tutto sono massimo 5), la definizione agevolata perde di efficacia e la procedura non va a buon fine. In questi casi, pertanto, viene meno il beneficio previsto dalla legge (l’estinzione del debito affidato senza il pagamento di sanzioni e interessi di mora). Gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto. Inoltre riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e prosegue l’attività di riscossione, senza possibilità di rateizzazione del pagamento del debito, salvo il caso in cui non sia stata pagata tempestivamente e integralmente la prima rata.
LA RINUNCIA ALLE LITI: possono essere definiti anche i carichi in contenzioso A questo proposito, il debitore con la presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura si impegna a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi che intende definire. Tale impegno non corrisponde tuttavia alla rinuncia al ricorso. Il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere soltanto qualora il carico definito efficacemente – con l’integrale pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata – riguardi l’intera pretesa oggetto di controversia. (ANSA)
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