Nella definizione agevolata dei ruoli l’aggio della riscossione va comunque pagato. È quanto emerge dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 di ieri. I benefici economici previsti dal decreto fiscale per la rottamazione dei ruoli possono arrivare al 35% circa.
Possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2015. Rientrano nella sanatoria anche i ruoli relativi a sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada. Anche i ruoli emessi da Regioni, Province,Città metropolitane e Comuni, relativi per esempio all’Ici o alla tassa sui rifiuti, rientrano automaticamente nella rottamazione. Inoltre, chi ha già in corso una dilazione con Equitalia potrà accedere alla rottamazione, a condizione però che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 vengano pagate. In tal caso, comunque, non saranno rimborsate né compensate le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora non più dovuti a seguito della definizione.
Restano invece fuori dalla nuova procedura agevolata i ruoli relativi all’Iva riscossa all’importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Ai debitori viene data la possibilità di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. L’unico importo richiesto è, dunque, costituito:
1) dalle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (ossia vale a dire, a titolo di imposte e tributi, e/o contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail);
2) dagli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
3) dalle somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
4) dalle spese per le procedure esecutive;
5) dalle spese di notifica della cartella di pagamento. Nel caso invece di contravvenzioni stradali, occorrerà versare per intero la multa, nonché l’aggio della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella, mentre saranno stralciate le eventuali maggiorazioni irrogate ai sensi della legge 689/81 e gli interessi di mora.
I contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione dovranno presentare l’istanza all’agente della riscossione entro il 22 gennaio 2017 (e cioè entro 90 giorni dalla pubblicazione del Dl in Gazzetta Ufficiale), indicando la modalità di pagamento scelta (domiciliazione bancaria, bollettini precompilati o allo sportello). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o anche di una sola di esse determinerà la decadenza dalla definizione e tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuova rateazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore